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Guide 7 min di lettura 5 marzo 2026

Ripartizione Spese Condominiali: Tabelle Millesimali e Casi Speciali

Guida pratica alla ripartizione delle spese condominiali: tabelle millesimali, criteri degli artt. 1123-1126 del Codice Civile e gestione dei casi speciali più frequenti.

Redazione SmartCond
Redazione SmartCond

La ripartizione delle spese condominiali è uno degli aspetti più delicati e potenzialmente conflittuali della gestione condominiale. Conoscere a fondo i criteri previsti dal Codice Civile e la giurisprudenza consolidata è essenziale per l'amministratore professionista.

Il principio generale: art. 1123 c.c.

L'art. 1123, primo comma, del Codice Civile stabilisce il principio generale: le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni sono ripartite tra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Questo valore è espresso nelle tabelle millesimali, che assegnano a ogni unità immobiliare un valore in millesimi sul totale di 1.000. Le tabelle millesimali possono essere contrattuali (allegate al regolamento) o assembleari (approvate con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma).

Spese per cose destinate a servire in misura diversa: art. 1123, secondo comma

Quando le parti comuni sono destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Esempio classico: le spese del riscaldamento centralizzato, ripartite in base ai millesimi di riscaldamento che tengono conto dell'esposizione, del piano e della superficie radiante dell'unità. SmartCond gestisce tabelle millesimali multiple (generali, riscaldamento, ascensore, acqua, scale) per ogni condominio, calcolando automaticamente le quote in base alla tabella applicabile.

Scale e ascensori: art. 1124 c.c.

L'art. 1124 c.c. prevede un criterio speciale per le spese di manutenzione e ricostruzione di scale e ascensori: metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari, metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. I condomini del piano terra, quindi, pagano la metà della loro quota millesimale per le scale e non contribuiscono per l'ascensore (salvo che ne facciano uso per accedere a cantine o garage interrati).

Soffitti, volte e solai: art. 1125 c.c.

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante. Il solaio ha una funzione bivalente: è pavimento per chi sta sopra e soffitto per chi sta sotto. Le spese per la pavimentazione sono a carico del piano superiore, quelle per l'intonaco e la decorazione del soffitto a carico del piano inferiore, quelle per la struttura portante sono divise a metà.

Lastrici solari e terrazze: art. 1126 c.c.

Per i lastrici solari di uso esclusivo, le spese di manutenzione sono ripartite per 1/3 a carico di chi ha l'uso esclusivo e per 2/3 a carico di tutti i condomini la cui unità è coperta dal lastrico, in proporzione al valore millesimale di ciascuna unità. Questo criterio si applica anche alle terrazze a livello che fungono da copertura per le unità sottostanti. È uno dei calcoli più complessi nella pratica condominiale, che SmartCond automatizza completamente.

Casi speciali e giurisprudenza

La giurisprudenza ha chiarito numerosi casi speciali: le spese per il giardino condominiale si ripartiscono con i millesimi generali; le spese per il cortile con funzione di accesso seguono il criterio dell'uso; le spese per la facciata si ripartiscono con i millesimi generali anche se non tutti i condomini si affacciano su quel lato. L'amministratore deve conoscere questi orientamenti e applicarli correttamente. Un gestionale come SmartCond, con la possibilità di creare tabelle millesimali personalizzate per ogni tipo di spesa, consente di gestire anche i casi più complessi con precisione e trasparenza.

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